CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIRETTIVE SUL PRATICANTATO - art. 2 Legge 7.03.1985, n.
75
Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del
praticantato nonchè per la tenuta dei relativi registri
delib. C.N. del 5.04.2002
Indice
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO 1° - AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA BIENNALE O ATTIVITA’
EQUIPOLLENTI
Art. 1 Iscrizione nel Registro dei praticanti
Art. 2 Requisiti della domanda di iscrizione
Art. 3 Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione – Ricorso
avverso la mancata iscrizione
Art. 4 Trasferimento di residenza del praticante
Art. 5 Cancellazione dal registro dei praticanti
Art. 6 Tassa di iscrizione
Art. 7 Circoscrizione territoriale
Art. 8 Certificazione di ammissione all’esame
TITOLO II
DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
CAPO 1° REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985
Art. 9 Requisiti
CAPO 2° REQUISITI DI CUI AL D.P.R. N. 328/2001
Art. 10 Requisiti
TITOLO III
PRATICANTATO PROFESSIONALE PRESSO STUDI TECNICI
CAPO 1° NORME ORGANIZZATIVE
Art. 11 Modalità di svolgimento del periodo di praticantato
Art. 12 Mutamento dello studio professionale
Art. 13 Interruzione del periodo di pratica
Art. 14 Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia,
gravi motivi o circostanze eccezionali
Art. 15 Sospensione del periodo di pratica per chiamata alle armi
ovvero servizio civile sostitutivo
Art. 16 Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e
puerperio
Art. 17 Regolare svolgimento della pratica
CAPO 2° ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI PRATICA
Art. 18 Esperienze formative
Art. 19 Periodi di Pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o
professionisti dell’Unione Europea
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Art. 20 Modalità
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 Abrogazione
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22 Validità precedenti periodi
TABELLA A – art. 18 Moduli disciplinari
Allegato B – esempio pratico di calcolo
per pratica mista
Allegato C – Schema di convenzione per
l’accesso dei geometri praticanti nelle pubbliche amministrazioni
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO 1° AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA BIENNALE O ATTIVITA’
EQUIPOLLENTI
Art. 1 Iscrizione nel Registro dei praticanti
Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro
dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di
diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica
e tecnologica, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli che
seguono, intraprendono il percorso formativo necessario al
conseguimento dei requisiti per l’ammissione all’esame di
abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.
Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso
del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1°
livello nelle classi 4, 7 e 8, nonché coloro i quali frequentano i
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art.
55 del D.P.R. 5 giugno 2001,n.328
Nel registro deve essere indicato:
-il cognome e il nome,
-il luogo e la data di nascita,
-il codice fiscale,
-il luogo di residenza del praticante,
-il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto
scolastico presso il quale è stato conseguito e l’anno di
conseguimento,
-il cognome, nome e domicilio professionale del dante pratica –
geometra, ingegnere civile (una delle seguenti branche: edile,
geotecnica, idraulica, strutture, trasporti), architetto iscritti ai
rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni – presso il
quale è svolto il periodo di pratica
-la data di iscrizione nel Registro.
Il Registro dei praticanti è conservato presso il Consiglio del
Collegio ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente
dello stesso.
Sulla matrice del Registro è riportata ogni notizia riguardante lo
svolgimento del periodo di praticantato.
Art. 2 Requisiti della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta nelle
forme previste dalla legge, è rivolta al Presidente del Collegio dei
Geometri nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza
anagrafica, ovvero in una delle circoscrizioni previste dal
successivo art. 7.
La domanda deve essere redatta in carta semplice, ed il richiedente,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, deve dichiarare:
a)la propria residenza anagrafica ;
b)il codice fiscale;
c)il luogo e la data di nascita;
d)il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto
scolastico presso il quale è stato conseguito e l’anno di
conseguimento.
Ilcittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da
un paese membro della Comunità Europea può chiedere l’iscrizione al
registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo,
ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il cittadino di
stato non appartenente alla Comunità Europea che abbia conseguito il
titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del
medesimo a quello prescritto per l’iscrizione secondo quanto
previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 nonché
dall’art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
approvato con D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
e)la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
f)di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno
godimento dei diritti civili;
g)il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell’Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno
per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999.
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere che precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi
del citato D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente
di produrre i certificati.
La domanda deve essere inoltre corredata della seguente
documentazione:
-dichiarazione del professionista, rivolta al Presidente del
Collegio dei Geometri, di ammissione del richiedente all’esercizio
della pratica e di assunzione di responsabilità professionale nei
confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che
tecnico professionale.
-dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la
conoscenza delle presenti norme.
Ciascun aspirante può essere iscritto nel Registro dei praticanti di
un solo Collegio.
Art. 3
Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione. Ricorso avverso
la mancata iscrizione
Il Consiglio del Collegio, verificato il possesso dei requisiti ai
sensi del precedente art. 2, delibera, in tempi brevi, l’iscrizione
del richiedente nel Registro dei praticanti con la data di
decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al
protocollo.
Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la
domanda, dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista
dante pratica.
Avverso le deliberazioni del Consiglio del Collegio, il richiedente
può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi alla comunicazione,
al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano in quanto
applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al
Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione all’albo dei geometri.
Art. 4
Trasferimento di residenza del praticante
In caso di trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve
chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui
circoscrizione territoriale si è trasferito, fatti salvi i casi in
cui ricorrono le condizioni del successivo art. 7, che non
richiedono la necessità di trasferire l’iscrizione nel Registro dei
Praticanti.
La domanda, rivolta al Presidente del Collegio al quale si chiede il
trasferimento, deve contenere la dichiarazione sostitutiva del
certificato di residenza con onere di controllo a carico del
medesimo Collegio di destinazione. Il Presidente del Collegio di
provenienza provvederà, a richiesta, a trasmettere al Collegio di
destinazione il fascicolo personale del praticante.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con
decorrenza dalla prima iscrizione, previo riscontro del possesso di
tutti i requisiti.
Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si
applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente
art. 3.
Art. 5
Cancellazione dal Registro dei praticanti
Il Consiglio del Collegio dispone, con deliberazione motivata, la
cancellazione del praticante dal Registro o può annullare eventuali
periodi di pratica, qualora sia accertato il venir meno di uno dei
requisiti richiesti dalle presenti Direttive per lo svolgimento del
periodo di praticantato.
La deliberazione deve essere comunicata, con raccomandata con avviso
di ricevimento, sia al praticante che al professionista.
Avverso le delibere di cancellazione di cui al presente articolo si
applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente
art. 3.
Art. 6
Tassa di iscrizione
Ciascun Consiglio di Collegio determina – ai sensi dell’art. 7, 2°
comma del D.Lgs.lgt. 23.11.1944, n. 382 – l’ammontare della tassa
per l’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Art. 7
Circoscrizione territoriale
Il periodo di pratica è svolto presso lo studio di un professionista
iscritto all’albo del rispettivo Ordine o Collegio Professionale,
nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza anagrafica il
praticante ovvero nelle circoscrizioni confinanti.
Coloro i quali frequentano corsi di laurea di 1° livello nonché i
corsi I.F.T.S., di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, devono
iscriversi nel Registro dei Praticanti del Collegio nella cui
circoscrizione hanno la residenza.
Art. 8
Certificazione di ammissione all’esame
Al compimento dei periodi di pratica di cui ai successivi articoli 9
e 10, previa delibera del Consiglio, e previa verifica del libretto
del tirocinio di cui al successivo art. 11, il Presidente del
Collegio dei Geometri territorialmente competente, rilascia, su
richiesta dell’interessato, la relativa certificazione,
TITOLO II
DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
CAPO 1° REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985
Art. 9
Requisiti
L’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei
Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così
articolati:
a)al compimento di un biennio di pratica presso lo studio
professionale di un geometra, ovvero un ingegnere civile o un
architetto, iscritto nei rispettivi albi professionali da almeno un
quinquennio;
b)allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;
Inoltre sono ammessi all’esame di Stato coloro i quali, in possesso
del diploma di geometra abbiano:
c) sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le
facoltà di ingegneria, architettura e scienze matematiche fisiche e
naturali, coerenti con le attività professionali del geometra che
verranno valutati dal Consiglio Nazionale sulla base della
documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale;
d) frequentato corsi specialistici la cui individuazione e
valutazione viene disciplinata dal successivo art. 18.
Il riconoscimento dei predetti corsi specialistici concorre al
compimento del previsto periodo di pratica di 24 mesi.
CAPO 2° REQUISITI DI CUI AL D.P.R. n. 328/2001
Art. 10 Requisiti
L’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei
Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così
articolati:
a)conseguimento di laurea triennale di 1° livello, comprensiva di
tirocinio di 6 mesi, nelle classi 4, 7 e 8 (artt. 6 e 55, DPR n.
328/2001);
b)previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito
positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della
durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi
coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55,
DPR n. 328/2001), con i contenuti indicati nella Tabella A allegata
alle presenti direttive
c)conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia,
ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali,
(D.P.R. 328/2001 art. 8 comma 3, tab. A - geometra).
TITOLO III
PRATICANTATO PRESSO STUDI PROFESSIONALI
CAPO 1
NORME ORGANIZZATIVE
Art. 11
Modalità di svolgimento del periodo di praticantato
Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere
effettivo e continuativo.
Il professionista presso cui viene svolta la pratica, ha anche il
dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e
deontologiche che stanno a fondamento della professione.
Al fine di garantire l’ottimale svolgimento del periodo di pratica
ciascun professionista non potrà accogliere nel proprio studio,
contemporaneamente, più di due praticanti.
In caso di studio associato i praticanti da poter accogliere sono in
relazione al numero dei professionisti associati, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1, 2° comma (es.: tre prof. associati max
sei praticanti).
Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto
rilasciato e predisposto secondo il modello allegato alle presenti
direttive, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del
Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono
annotare:
a)gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione
abbiano partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;
b)le questioni professionali di maggiore interesse alla cui
trattazione abbiano assistito e collaborato.
Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni
nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte
le attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del
principio di riservatezza.
Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del
praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine
del praticantato, con l’annotazione del professionista, presso il
cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità
delle indicazioni ivi contenute.
Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità
delle annotazioni contenute nel libretto.
La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a
tempo pieno.
Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo
parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di
effettività e continuità di cui al comma 1
Art. 12
Mutamento dello studio professionale
Qualora – per qualsiasi causa – dovesse mutare lo studio
professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve
darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del
Collegio, ove è iscritto il tirocinante, salvo i casi previsti dal
precedente art. 4.
Tale comunicazione deve essere corredata:
a)della attestazione del professionista dalla quale risulti la
cessazione della pratica professionale;
b)della attestazione del professionista dalla quale risulti la data
della ripresa della pratica.
L’intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione
della pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le
interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o
sostitutivo, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali,
gravidanza, puerperio.
Art. 13
Interruzione del periodo di pratica
Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il
praticante medesimo, disgiuntamente, devono dare tempestiva
comunicazione al Presidente del Collegio di qualunque interruzione
della pratica di durata superiore a due mesi, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Il praticante che intenda proseguire la pratica, deve fornire al
Presidente del Collegio idonea giustificazione dell’interruzione
entro i 30 giorni successivi all’invio della predetta raccomandata
con avviso di ricevimento.
In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte
del praticante, entro i termini di cui al comma precedente, il
Consiglio del Collegio dispone l’immediata cancellazione
dell’interessato dal Registro dei praticanti, dandogliene
comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso tale deliberazione, il praticante cancellato dal Registro
può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi al ricevimento
della comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Art. 14
Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi
o circostanze eccezionali
In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze
eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione
superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzia, con
deliberazione motivata, sulla ammissione dell’interessato alla
prosecuzione della pratica effettivamente svolta prima
dell’interruzione, ai fini del completamento del biennio di
praticantato.
Art. 15
Sospensione del periodo di pratica per chiamata alle armi ovvero
servizio civile sostitutivo
Il praticante deve sospendere la pratica durante il servizio di leva
obbligatorio. Sono parificati al servizio di leva i servizi
considerati dalla legge sostitutivi dello stesso.
Il praticante, al termine del servizio di leva ha diritto a
richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento della
pratica antecedente alla chiamata alle armi ovvero servizio civile,
purché questa venga ripresa, presso lo stesso o altro
professionista, entro sei mesi dalla cessazione del servizio
militare o del servizio civile e ciò risulti da apposita
dichiarazione del professionista.
Ai fini del raggiungimento del periodo di tirocinio previsto dalla
legge 7.3.1985 n. 75, durante i suddetti servizi obbligatori, non
sono riconosciuti i periodi svolti presso strutture militari o enti
pubblici, anche se inerenti ad attività di natura
tecnico-professionale.
Art. 16
Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio
Al caso di sospensione della pratica dovuta a gravidanza e
puerperio, si applica la disciplina prevista dall’art. 15 in materia
di ricongiungimento dei periodi di pratica.
Le sospensioni della pratica per gravidanza e puerperio sono altresì
disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e
successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.
Art. 17
Regolare svolgimento della pratica
Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare
svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che
la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel
rispetto delle finalità indicate nella L. n. 75/85, nonché nelle
presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il
Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo
delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichiarazioni
mendaci, viene disposta l’apertura di procedimento disciplinare a
carico del praticante e del professionista geometra ai sensi e per
gli effetti degli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929, n. 274.
Nel caso di pratica svolta presso ingegnere civile o architetto, la
predetta circostanza viene segnalata – a cura del Consiglio del
Collegio dei Geometri – all’Ordine di appartenenza del
professionista.
CAPO 2° ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI PRATICA
Art. 18
Esperienze formative
Durante il periodo di pratica possono essere svolti eventuali corsi
di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi,
organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti
pubblici etc., con tempi di realizzazione diversi da quelli previsti
dall’art.10 punto b).
Il riconoscimento dei corsi predetti avviene sulla base dei seguenti
criteri:
-coerenti con l’attività professionale del geometra
-professionalizzanti
-di durata compresa fra le 120 ore e le 600 ore con riconoscimento
massimo di sei mesi
-che contengano le seguenti aree modulari obbligatorie con le
percentuali indicare nell’allegata Tabella A:
- edilizia – costruzioni;
- topografia e catasto;
- estimo;
- ordinamento professionale;
- elementi di diritto civile e legislazione;
Art. 19
Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti
dell’Unione Europea
I Collegi Provinciali possono stipulare apposite convenzioni con gli
Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici dei Comuni
e degli altri Enti locali al fine di consentire ai praticanti la
frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l’apprendimento
delle procedure relative ai settori di attività professionale.
Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato
dal Consiglio Nazionale ed allegato alle presenti direttive.
Nell’ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto
l’obbligo assicurativo dei praticanti.
E’ consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo
di sei mesi, svolto presso professionisti appartenenti all’Unione
Europea i quali esercitino attività professionali attinenti la
professione di geometra.
Tutti i predetti periodi devono essere debitamente documentati al
fine di essere riconosciuti validi per la formazione del biennio di
pratica previsto dall’art. 2 della Legge 75/85.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICA SUBORDINATA
Art. 20
Modalita’
Lo svolgimento del quinquennio di attività tecnica subordinata,
alternativo al biennio di praticantato professionale, previsto
dall’art. 2 della L. 7 marzo 1985 n. 75, deve essere comprovato
mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i
quali l’attività tecnica subordinata è stata svolta o mediante
esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica ricoperta
dal praticante dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione esatta del periodo
durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata
descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la
continuità dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche
rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della
professione di geometra.
L’attività stessa deve essere riconosciuta dal Consiglio del
Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all’art.
2, secondo comma, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto
previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura
dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del
contratto di assunzione.
Qualora l’attività tecnica venga svolta presso distinti datori di
lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo
quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui
s’intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore
a sei mesi. L’intervallo può però essere superiore a sei mesi
qualora esso dipenda dai casi previsti dagli artt. 14, 15, 16.
L’attività può essere ripresa entro sei mesi dalla cessazione dei
motivi che hanno determinato la sospensione.
Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si
terrà conto se non ai fini della sospensione dell’intervallo di cui
al comma precedente.
Non è considerata attività tecnica subordinata quella svolta dal
geometra nell’impresa di cui egli stesso è titolare, socio o
amministratore.
E’ consentito lo svolgimento di periodi misti di pratica biennale e
di attività tecnica subordinata purchè fra i vari periodi non ci
siano interruzioni superiori a sei mesi.
La valutazione viene effettuata in ragione del tempo di svolgimento
dei singoli periodi. (vedi esempio allegato B)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Abrogazione
Sono espressamente abrogate tutte le Direttive emanate dal Consiglio
Nazionale antecedenti alle presenti, approvate con delibera del 5
aprile 2002.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Validità precedenti periodi
I periodi di praticantato svolti fino alla data di entrata in vigore
delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi
computabili ai fini del compimento del biennio di pratica.
A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore, le presenti Direttive verranno comunicate ai
praticanti iscritti nel Registro.
Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche
coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima
dell’entrata in vigore della riforma dell’esame di Stato di cui al
d.l. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L.
5.4.1969, n. 119) nonché coloro i quali, avendo superato l’esame –
colloquio prima dell’entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non
abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all’Albo professionale.
TABELLA A
ART. 18
MODULI DISCIPLINARI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE percentuale del monte ore oscillante fra
il 3 e il 5%
-Deontologia
-Norme che disciplinano la professione
-Applicazione tariffe
TOPOGRAFIA E CATASTO percentuale del monte ore oscillante fra il 25
e il 30%
-Strumentazione
-Metodi di rilievo planialtimetrico
-Metodi di rilievo altimetrico
-Restituzione grafica
-Cartografia
-Catasto Terreni ed urbano
EDILIZIA - COSTRUZIONI percentuale del monte ore oscillante fra il
30 e il 35%
-Progettazione
-Urbanistica
-Edilizia privata
-Edilizia pubblica
-Contabilità dei lavori
-Calcolo e disegno degli elementi strutturali
-Direzione cantiere
-Sicurezza
ESTIMO percentuale del monte ore oscillante fra il 20 e il 25%
-Stime
-Espropriazioni
-Estimo legale
-Catasto
-Ecologia
-Geopedologia
-Economia Territoriale
LEGISLAZIONE percentuale del monte ore oscillante fra il 3 e il 5%
-Legislazione urbanistica
-Disciplina opere pubbliche
-Elementi di diritto pubblico e privato
Le aree devono contenere i moduli di cui alla presente tabella e
devono rappresentare l’80/90% del totale ore del corso. Il rimanente
10/20% sarà valutato a discrezione del Collegio provinciale secondo
le esigenze del mercato locale e del territorio.
Allegato B
Esempio pratico di calcolo per la pratica mista
I caso -Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con
attività tecnica subordinata
24:10=60:X
dove
24 rappresenta il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12
mesi x 2 anni)
10 i mesi di pratica biennali già completati
60 il periodo quinquennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x
5 anni)
X è l’equivalente in mesi del periodo biennale rapportato al periodo
di attività tecnica subordinata
Risolvendo l’equivalenza avremo
X= 10x60 = 25 mesi
24
quindi 10 mesi di pratica biennale equivalgono a 25 mesi di attività
tecnica subordinata
Volendo completare il quinquennio previsto si dovranno svolgere
ancora 35 mesi di A.T.S.
II caso - Inizio con attività tecnica subordinata e prosecuzione con
biennio
60:18 = 24 :x
dove
60 rappresenta il periodo quinquennale richiesto dalla Legge 75/1985
(12 mesi x 5 anni)
18 i mesi di attività tecnica subordinata già svolti
24 il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 2
anni)
X è l’equivalente in mesi dell’attività tecnica subordinata
rapportata al periodo biennale
Risolvendo l’equivalenza avremo
X = 18 x 24 = 7,5 mesi
60
quindi 18 mesi di ATS equivalgono a 7,5 mesi di pratica biennale
Volendo completare il biennio previsto si dovranno svolgere ancora
16,5 mesi di pratica biennale.
ALLEGATO C
CONVENZIONE PER L’ACCESSO DEI GEOMETRI PRATICANTI
Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge
tra:
l’Ufficio ..................
rappresentato da ...........
in qualità di .......................
il Collegio dei Geometri della Provincia di................
rappresentato dal Geom...............
in qualità di Presidente pro-tempore;
PREMESSO
a)che il collegio dei Geometri è preposto alla tenuta del registro
dei praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed
efficace espletamento del tirocinio;
b)che il Presidente del Collegio di
...............................ha ricevuto richiesta dal
...........................................................................................al
fine di consentire lo svolgimento di stages ai praticanti mediante
l’accesso e la collaborazione interna con
...................................................................................di
giovani diplomati regolarmente iscritti nel registro dei praticanti
presso il Collegio dei Geometri della Provincia
di....................................................;
c)che l’espletamento dei periodi di praticantato presso l’Ufficio è
finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e
pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei
confronti dell’Amministrazione;
d)che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo
approvato dal Consiglio Nazionale Geometri;
e)che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione
dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali e
...................................................richiamati dalle
circolari del Consiglio Nazionale Geometri n. 570 del 12.05.1993 e
2099 del 12.12.1995;
si stipula quanto segue:
ART. 1
E’ consentito presso ........
lo svolgimento di stages per l’espletamento del tirocinio pratico
riservato a un numero non superiore a ..............
geometri praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti
tenuto nel Collegio dei Geometri della Provincia di
...................
La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo
finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da
parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun
diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei
confronti dell’amministrazione.
ART. 2
Il Collegio dei Geometri designerà, prima dell’inizio di ogni stage,
i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle
generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del
periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate
precedentemente con l’Ufficio.
Il Collegio dei Geometri accerta e documenta l’esistenza di tutti i
presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di
praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti per l’accesso
all’Ufficio nonché degli altri requisiti necessari (autorizzazione
del professionista etc.)
All’elenco di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni
liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto
previsto dal successivo articolo 12.
I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati
dall’ufficio.
L’avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio dei Geometri
mediante comunicazione di riscontro.
ART. 3
Il corso avrà luogo presso .............................
a decorrere dalla data concordata per ..........giorni settimanali
(da..........a............)
dalle ore ...................alle ore .............. Il praticante
sarà tenuto all’osservanza di detto orario.
La presenza all’interno dell’ufficio (orario di arrivo, di uscita
etc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e
sottoscritti di volta in volta dal singolo praticante.
ART. 4
I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente
svolgeranno all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti di istituto
del.......................
sotto la guida dei rispettivi Capi .....................
e del Direttore o di un tecnico dell’Ufficio all’uopo delegato.
Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate
dalla Dirigenza tenuto conto delle esigenze d’ufficio, oltreché del
carattere formativo delle attività stesse.
ART. 5
Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non
rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.
La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante,
dal Dirigente dell’ufficio in funzione delle esigenze di servizio e
dell’attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far
ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare
il tirocinio.
ART. 6
Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l’ufficio
cui è assegnato ha l’obbligo di rispettare tutte le norme di
imparzialità, di etica professionale e morale.
In particolare, è fatto specifico divieto ai praticanti di riservare
attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio, che
dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi
modo collegabili con gli stessi.
I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico
impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a
carico del praticante ed a cura del Direttore, la immediata
interruzione dell’attività presso l’ufficio. A tal fine il
praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione,
apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n. 1)
ART. 7
La esecutività della presente convenzione e/o l’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività di praticantato, potranno essere sospesi
per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio di
Geometri, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti
degli stessi, rispettivamente.
In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage
potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non
dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle
attività e/o per condotta non confacente.
ART. 8
La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento
dell’attività prevista ai sensi dell’art. 2, Legge n. 75/85, è a
carico del praticante e con vincolo solidale del professionista
abilitante presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del
tirocinio pratico.
ART. 9
Il Dirigente al termine del periodo di cui all’art. 3 rilascerà al
geometra praticante attestato di frequenza. L’attestato sarà valido
al fine di computare il periodo di frequenza dell’ufficio tra quello
necessario alla formazione del biennio per l’ammissione all’esame di
abilitazione alla professione di geometra.
Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal
professionista abilitante.
ART. 10
I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili,
qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno
portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di
riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio dei Geometri.
ART. 11
L’Ufficio..........................
ed il Collegio dei Geometri, restano sollevati da qualsiasi
responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad
eventuali infortuni nell’ambiente di lavoro e in eventuali
accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle
attività previste nella presente convenzione.
ART. 12
Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi
necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel
tempo, saranno specificamente concordate tra il ................
ed il Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia
di...........................
Letto, confermato e sottoscritto
per il Collegio dei Geometri
IL PRESIDENTE
per ..
IL DIRIGENTE
ALLEGATO N. 1
Spett.le Collegio dei Geometri della Provincia di.............
Il sottoscritto........................
nato a.................................
il ....................................
e residente in ........................
Via ...................................
C.F. ..................................
telefono...............................
regolarmente iscritto nel registro dei praticanti al n.
................
tenuto presso codesto Collegio, in riferimento alla designazione del
proprio nominativo per l’espletamento del praticantato presso
......................
DICHIARA
1.di aver preso piena e completa visione di quanto contenuto nella
convenzione stipulata tra
....................................................................
ed il Collegio dei Geometri in data ......................... che
condivide ed accetta incondizionatamente;
2.di essere disponibile a collaborare con il personale dipendente,
svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti di istituto
dell’ufficio
..................................................................................................................
sotto la guida dei
......................................................................
3.di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo
presso ............................................ a decorrere
dalla data concordata per ......... giorni settimanali (da
........................... a ....................................
dalle ore ................ alle ore .....................;
4.di accettare che la presenza all’interno dell’Ufficio (orario di
arrivo, di uscita etc) dovrà risultare da appositi fogli di
presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;
5.di essere consapevole che le attività da svolgere saranno
discrezionalmente decise ed indicate dal
.................................................................,
tenuto conto delle esigenze d’ufficio oltreché del carattere
formativo delle attività stesse;
6.di accettare che il praticantato si svolgerà per un periodo di sei
mesi consecutivi non rinnovabili decorrenti dalla data di inizio
dello stage, salvo diverse determinazioni del Collegio e
dell’Ufficio;
7.di accettare di svolgere le attività assegnategli dal Dirigente
dell’Ufficio, in funzione delle esigenze di servizio e
dell’attitudine dimostrata;
8.di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso
.................................................................. a
rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e
morale. In particolare, di adempiere allo specifico divieto di
riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio che
dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi
modo collegabili con se stesso;
9.di essere consapevole e di approvare senza riserve che la
responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento
dell’attività prevista, ai sensi dell’art. 2 Legge n. 75/1985 è in
vincolo solidale con il professionista presso cui lo stesso ha
formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico, il quale
professionista sottoscriverà la presente per accettazione ed
approvazione;
10.di conoscere che l‘ufficio
................................................................ al
termine del periodo di cui all’art. 3, rilascerà attestato di
frequenza vistato dal
...............................................................
valido al fine di computare il periodo di frequenza presso
.......................................................... tra
quello necessario alla formazione del biennio per l’ammissione
all’esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà comunque
essere certificato dal professionista abilitante;
11.di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente
riconoscibile, qualificabile e distinguibile dal personale
dipendente a portare , appuntato sugli abiti, un apposito tesserino
di riconoscimento con foto, rilasciato dal Collegio dei Geometri;
12.di sollevare
.....................................................................................
ed il Collegio dei Geometri da qualsiasi responsabilità civile,
penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni
nell’ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni che
possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella
presente convenzione;
13.di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage,
volontaria e gratuita, finalizzata esclusivamente all’espletamento
di un periodo di tirocinio pratico formativo, e non darà luogo alla
costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in
favore del praticante nei confronti dell’Amministrazione;
14.che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di
essere a conoscenza che, in caso di grave inosservanza delle stesse,
sarà disposto a suo carico la immediata interruzione dell’attività
presso l’Ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto
IL TECNICO ABILITANTE
IL PRATICANTE
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